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Collaborazioni |
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Il regolamento emanato con D.R. n.
013771 del 13 aprile 2006 (Link del regolamento sul sito di Ateneo) è diretto a disciplinare il
conferimento a personale estraneo all'Università, dei seguenti incarichi:
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affidamento di compiti non
rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente o di
consulenza fiscale, tecnica o scientifica;
-
affidamento di compiti nell'ambito
di progetti di ricerca;
-
affidamento di incarichi per
esercitatori o di supporto alla didattica e attività di tutorato.
Gli incarichi di lavoro autonomo sono
conferiti quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie o
straordinarie del personale interno, ovvero, quando l'attività da
svolgere non rientri nella normale organizzazione dell'Ateneo. Il
conferimento degli incarichi è consentito altresì quando una determinata
attività richieda conoscenze ed esperienze, eccedenti quelle normali del
personale interno ovvero presupponga iscrizioni ad albi professionali.
Per consentire un’adeguata procedura di
definizione dei diversi incarichi, si producono di seguito, oltre a
delle note sintetiche di tipo informativo anche alcuni dei principali
documenti richiesti da consegnare presso la Segreteria amministrativa
del Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee.
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Collaborazioni Occasionali: |
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Per prestazione occasionale s’intende
quella avente oggetto la fornitura di un’opera o di un servizio
predeterminati. Il rapporto di lavoro autonomo si estingue con il
raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato. La
prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di
orario, con autonomia organizzativa ed operativa e deve essere espletata
mantenendo validi i criteri di temporaneità e saltuarietà della
prestazione se non diversamente previsto dalla normativa vigente.
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Collaborazioni Professionali: |
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La consulenza professionale consiste in
una prestazione d’opera intellettuale, svolta da soggetti con partita
IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con
l’oggetto della prestazione o da esperti di comprovata esperienza
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Controllo preventivo di leggittimità Corte dei conti: |
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A fine 2009 la Sezione Centrale di
Controllo della Corte dei Conti con delibera n. 24/2009
ha affermato l'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità
degli atti e contratti relativi al conferimento di incarichi attribuiti
dalle Università.
Ciò comporta che gli atti e contratti
relativi a prestazioni di lavoro autonomo, sia che gravino sui fondi
esterni, sia che gravino sui fondi di finanziamento ordinario,
devono essere sottoposti al predetto controllo preventivo di legittimità
e potranno acquistare efficacia e pertanto essere portati ad esecuzione,
solo in esito al controllo positivo della Corte dei Conti.
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Ambito di applicazione della norma |
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Sono
sottoposti a controllo preventivo di legittimità i seguenti atti:
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conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale
o coordinata e continuativa e libero professionali, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
disciplinati ai sensi dell’art. 7 c. 6 della Legge 165/2001;
Sono da considerarsi escluse dall’obbligo
di comunicazione preventiva le seguenti fattispecie:
-
esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell’amministrazione
purché non vi siano duplicazioni con strutture interne e non vengano
posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
-
prestazioni
professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti
obbligatori per legge e sempre in assenza di facoltà discrezionale
da parte dell’amministrazione;
-
patrocinio
e rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
-
i contratti
e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal
codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
-
incarichi
di docenze;
-
incarichi
di tutorato;
-
incarichi
di seminari, conferenze riconducibili
ad attività formative;
-
assegni di ricerca così come
disciplinati dall’art. 51 della Legge 449/97
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Oggetto del controllo preventivo |
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Il controllo della Corte dei Conti è un
controllo di legittimità cioè sulla rispondenza dell’incarico ai
seguenti presupposti stabiliti dalla legge:
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l’oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
-
deve essere preliminarmente
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
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la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (laurea
magistrale);
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devono essere preventivamente
determinati durata, oggetto, luogo della collaborazione.
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Iter Procedurale: |
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Richiesta di attivazione di procedura
pubblica semplificata, da consegnare almeno 7 giorni prima del C.d.D. –
modulo A,
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Delibera
del Consiglio di dipartimento:
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autorizzazione indizione procedura,
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oggetto prestazione coerente con le
esigenze dell’amministrazione conferente,
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indicazione della durata, del fondo e
dell’importo della prestazione,
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nomina della commissione,
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Bando
pubblicato all’albo del dipartimento giuridico e sul sito del
dipartimento per un periodo non inferiore a 10 giorni – data e n. di
protocollo,
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Verbale
di selezione,
modulo B e
modulo B1
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Provvedimento
di approvazione atti da parte del direttore nel quale risulti che non
sono pervenute domande dal personale interno e che quindi sono assenti
all’interno dell’Ateneo, le risorse umane e professionali per svolgere
l’incarico,
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Contratto
individuale di conferimento dell’incarico sottoscritto dai soggetti
interessati,
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Anagrafica
del prestatore,
modulo C e
modulo C1,
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Curriculum
vitae del soggetto cui è conferito l’incarico, che mostri un elevato
contenuto professionale indice di prestazione altamente qualificata,
modulo D,
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Attestazione
del responsabile della struttura di disponibilità finanziaria a corredo
dell’impegno di spesa dal quale risulti il fondo su cui grava la spesa,
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Tutti
gli atti dovranno essere datati, firmati e inviati alla Corte dei Conti.
Si consiglia in caso di scadenza fondi di
tener presente i tempi minimi (90 giorni circa) per l’attivazione delle
collaborazioni.
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